Una coppia convivente che voglia avviare la procedura per fare in modo che uno dei partner adotti il figlio dell’altro, deve seguire questi passaggi:1.Consultazione legale: rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia e adozioni, che valuti il caso e raccoglie i documenti necessari.2.Procedura giudiziaria: presentare al Tribunale per i Minorenni una richiesta formale di adozione in casi particolari (ex art. 44, comma 1, lett. d L.184/1983) indicando il rapporto affettivo esistente con il minore.3.Consenso del genitore biologico: è richiesto firmare un atto di consenso al processo di adozione, da parte del genitore legale.4.Valutazione del Tribunale: viene svolta un’indagine approfondita su:-L’idoneità affettiva, educativa, psicologica ed economica del richiedente;-Il contesto familiare e abitativo;-L’interesse superiore del bambino come criterio guida.Decisione: il giudice decide caso per caso, senza automatismi; può autorizzare o respingere l’adozione.Riferimento normativo essenziale-Art. 44, lett. d) L. 184/1983: prevede la possibilità di adozione se vi è un legame affettivo consolidato con il minore e impossibilità di affidamento preadottivo -Sentenza Cassazione n. 12962/2016: conferma la legittimità dell’adozione del figlio del partner in coppie omosessuali conviventi stabili