L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 2 c. 2 d.lgs. cit), salvo quanto segue:in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;in caso di separazione o di divorzio, il giudice può disporre che l’assegno venga erogato a uno solo dei genitori (messaggio INPS n. 1714 del 20 aprile 2022, paragrafo 3).
Il genitore che presenta la domanda deve essere: a) cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell’UE; b) cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso- del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,- titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi,- titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.