Una persona non coniugata può adottare un minore senza essere parte di una coppia, ma soltanto in alcune situazioni definite dalla legge. In particolare, l’adozione da parte di un single è ammessa quando:-il minore è orfano di entrambi i genitori o si trova in una situazione di abbandono materiale e affettivo, senza adeguate figure familiari di riferimento;-il minore è affetto da disabilità, e il contesto affettivo e familiare proposto è considerato idoneo alla sua cura e protezione;il bambino è già stato affidato al singolo adulto da tempo, e l’adozione rappresenta una continuità del legame affettivo costruito durante l’affidamento preadottivo.Questa forma di adozione non interrompe necessariamente i legami giuridici del minore con la famiglia di origine. Il Tribunale per i minorenni valuta con attenzione il percorso e le capacità della persona richiedente: affettive, educative, psicologiche ed economiche. Non esiste un diritto automatico all’adozione: ogni caso è esaminato singolarmente, tenendo conto del superiore interesse del minore. Normativa di riferimento:Articolo 44, Legge 184/1983Codice Civile – Adozione e affidamento (artt. 343–401)